Apprendiamo che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione penale si sono pronunciate sul quesito se condotte diverse dalla coltivazione di canapa proveniente da varietà certificare integrino o meno reato penalmente sanzionabile.
Ebbene, dall'informativa diffusa dalle Sezioni Unite, emerge un quadro che deve essere valutato con la massima attenzione e cognizione di causa.
Se da un lato, infatti, si afferma che la commercializzazione di derivati dalla canapa industriale non rientra nell'ambito della L. n. 242/2016, legge volta a disciplinare la sola coltivazione per la commercializzazione dei prodotti tassativamente elencati, dall'altro, la Corte afferma chiaramente che “integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 DPR 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione AL PUBBLICO, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. , salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”
Ne consegue che la Suprema Corte che – occorre ripetere – ha la funzione di determinare se una fattispecie è punibile penalmente, ha ritenuto che condotte di cessione di derivati di canapa industriale privi di efficacia drogante NON integri il reato di cui all'art. 73 del T.U. Stupefacenti.
E sul punto, da anni, la soglia di efficacia drogante del principio attivo THC è stata fissata nello 0,5% come da consolidata letteratura scientifica e dalla tossicologia forense.
D'altro canto, la pronuncia si limita alle ipotesi di cessione al pubblico lasciando impregiudicati i conferimenti B2B dalle aziende agricole ad aziende che si occupano della trasformazione della canapa industriale coltivata per la realizzazione dei prodotti elencati dalla L. n. 242/2016 (alimenti, cosmetici, bioplastiche, florovivaismo, materiale per bioedilizia ecc.).
Ogni ulteriore considerazione dovrà essere rimandata a seguito della pubblicazione delle motivazioni della sentenza da cui potrà essere desunto l'impianto logico-giuridico seguito dalla Corte e che potrà fornire ulteriori spunti di riflessione.
TUTTI I PRODOTTI A NOSTRO MARCHIO SONO COMPLETAMENTE LEGITTIMI, corredati di dossier tracciabilità e analisi; invitiamo tutti a DIFFIDARE dai prodotti di DUBBIA PROVENIENZA.
Non possiamo pertanto che censurare i media nazionali che in queste ore stanno diffondendo informazioni che travisano la portata della pronuncia della Cassazione
affermando indistintamente un presunto divieto di commercializzazione di tutti i derivati della canapa senza alcun distinguo circa la concreta efficacia drogante dei prodotti in questione per i quali è stata invece esclusa la punibilità.
Ci auguriamo che in attesa delle dovute riflessioni e dei confronti, peraltro da mesi chiesti da tutto il settore con le Istituzioni competenti, non si generi un clima da “caccia alle streghe” finalizzata a reprimere condotte che possono non costituire reato con irreparabili pregiudizi, patrimoniali e non, per le numerose aziende del settore.
CONSORZIO NAZIONALE per la TUTELA della CANAPA
STEFANO ZANDA